
INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art 6 del dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
Tale annotazione avviene valorizzando il campo “bollo virtuale” all’interno del vostro software di fatturazione elettronica in fase di creazione di anagrafica o in alternativa, direttamente durante la compilazione della fattura.
L’agenzia delle entrate per facilitare i contribuenti durante la fase di rendicontazione e pagamento dell’imposta di bollo relativa al totale delle fatture emesse (soggette a tale obbligo) mette a disposizione una modalità telematica all’interno del portale “fatture e corrispettivi”.
L’agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al sistema di interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la necessaria indicazione al loro interno, l’Agenzia delle entrate ne evidenzia gli estremi.
Dopo questa elaborazione troviamo, messi a disposizione dall’agenzia delle entrate, due elenchi:
- Elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo, in fase di creazione.
- Elenco B (modificabile), he contiene tutte le fatture che presentano i requisiti di assoggettamento all’imposta di bollo ma per le quali non è stata indicata (in fase di creazione) la dicitura esatta.
La data che viene presa in considerazione dall’agenzia delle entrate, ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento è quella della ricevuta telematica e non della fattura o dell’invio. (Esempio: una fattura elettronica datata e trasmessa allo SdI il 30 marzo, la cui data di consegna attestata e del 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
TABELLA SCADENZE E VARIAZIONI.
Vi indichiamo di seguito la tabella relativa alle date ed agli step di tale sistema:
MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A e B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAIZONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO | |
1° Trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° Trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° Trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° Trimestre | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
MODIFICHE DELL’ELENCO B
Il soggetto può effettuare modifiche all’elenco B:
- In modalità puntuale, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B.
- In modalità massiva, procedendo, nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”, al download di un file con estensione .xml contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo caricamento (upload) dei file .xml contenenti le modifiche apportate. (l’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto).
In assenza di modifiche, si intende accettato l’elenco B.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Sulla base dei predetti elenchi A e B l’agenzia procede con il calcolo trimestrale dell’imposta di bollo dovuta e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il pagamento viene eseguito indicando nell’apposita funzionalità web illustrata anche nel video che vi mettiamo a disposizione (Video), L’iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Per coloro che ancorché in regime forfettario, al di sotto dei limiti imposti per l’adozione obbligatoria della fatturazione elettronica, che comunque fatturano ad enti pubblici o enti che richiedono la fatturazione elettronica a prescindere dal regime fiscale adottato, possono utilizzare la suddetta procedura.
Vi invitiamo dunque a prendere visione del VIDEO TUTORIAL
PER SAPERNE DI PIU’:
Tutorial immagini Agenzia delle entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/versamento-dell-imposta-di-bollo-e-controlli
Video Tutorial Youtube – Dott. Dario Nicoletti